Delibera di
Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2007 - Concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano. Approvazione e presa
d’atto della modifica contrattuale dell’atto aggiuntivo Rep.
n. 370 del 24.01.2003.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18.11.2002 con la quale veniva approvato lo schema di Atto Aggiuntivo con cui venivano recepite tutte le modifiche da apportare ad alcuni articoli del Contratto n. 330 di rep. del 10.04.1998 stipulato con la ITALCOGIM, riguardante la concessione per la realizzazione delle reti e la gestione e distribuzione del gas naturale;
Visto l'Atto Aggiuntivo n. 370 di rep. del 24.01.2003 di formalizzazione dell'Atto Aggiuntivo di modifica come sopra approvato;
Vista la legge 51/2006 con la quale sono state emanate nuove disposizioni che modificano i termini di durata delle concessioni per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas naturale;
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il testo dei primi 2 commi del nuovo art. 2 dell'Atto Aggiuntivo, nel modo che segue:
ART. 2 - DURATA, EFFETTI E SCADENZE DELLA CONVENZIONE
“La durata della presente concessione, già fissata contrattualmente in
anni 29 (ventinove) a partire dal l° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio della fornitura, è allo stato soggetta alle disposizioni del D.lgs. 23.05.2000 n. 164, integrato con la legge 23.02.2006
n. 51.
Con riferimento in particolare all’Art. 23 -
comma 4 - della citata legge 51/06, il presente contratto ha la durata di anni 12 (dodici), a decorrere dalla data di entrata in
vigore del D.M. di approvazione delle risultanze finali dell'intervento di metanizzazione attuato ai sensi della Legge 26.11.1980 n.
784 ed Art. 9 della Legge 07.08.1997 n. 266”;
Acquisito il parere di regolarità tecnica
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare la rettifica del testo dei primi 2 commi dell’art. 2 dell'Atto Aggiuntivo rep. n. 370 del 24.01.2003 per la revisione di alcune clausole convenzionali di cui al Contratto rep. n. 330 del 10.04.1998, nel modo che segue:
ART. 2 - DURATA, EFFETTI E SCADENZE DELLA CONVENZIONE
“La durata della presente concessione, già fissata contrattualmente in
anni 29 (ventinove) a partire dal l° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio della fornitura, è allo stato soggetta alle disposizioni del D.lgs. 23.05.2000 n. 164, integrato con la legge 23.02.2006
n. 51.
Con riferimento in particolare all’Art. 23 -
comma 4 - della citata legge 51/06, il presente contratto ha la durata di anni 12 (dodici), a decorrere dalla data di entrata in
vigore del D.M. di approvazione delle risultanze finali dell'intervento di metanizzazione attuato ai sensi della Legge 26.11.1980 n.
784 ed Art. 9 della Legge 07.08.1997 n. 266”;
2) Di dare mandato al Responsabile dell’U.T.C. quale rappresentante dell’Ente, per la stipula in forma pubblica amministrativa, di quanto come sopra rettificato;
3) Di dichiarare la presente deliberazione a seguito di separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile.