IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 28.09.1998, n°. 360;
VISTO l’art. 1 commi 142 – 144 della Legge 27.12.2006 n.° 296 (Finanziaria 2007);
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n.° 446 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 31.05.2002;
VISTO lo schema di Regolamento in questione predisposto dal competente ufficio Tributi;
RICONOSCIUTO il Regolamento in esame meritevole di approvazione;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
UDITI gli interventi di cui a verbale;
Con voti favorevoli n.° 9, contrari n.°2(cons.Lezzi Pantaleo e Giannuzzi Stefano),astenuti
n.2°(cons.Longo Giuseppe e Spirto Giuseppe Pantaleo),espressi nelle forme di legge, anche
per quanto riguarda l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
D E L I B E R A
-Approvare, siccome approva, il “ Regolamento Addizionale Comunale all’IRPEF, che consta
di n. 8 articoli e viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante della stessa;
-Dare atto che per l’anno 2007 l’aliquota è fissata nella misura di 0,6 (zero virgola sei) punti
percentuali;
-Disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito informatico individuato, di cui al D.M.
31.05.2002, per l’efficacia della stessa, e quanto previsto dall’art. 142 lett. a) della L.296/2006.
COMUNE
DI MARTIGNANO
PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.
Ai
sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs 360/1988 e
s.m.i.
Art.
1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18
ottobre 2001 n.3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme dello Statuto dei diritti del
contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto
comunale e le relative norme di applicazione.
Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.),
istituita (a norma dell’art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n.449, come
modificato dall’art.1, comma 10 della L.16 giugno 1998, n.191) dall’art.1 del D.Lgs.
28 settembre 1998,n.360,come modificato dall’art.12 della L.13 maggio 1999, n.133
dall’art.6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e come integralmente
modificato dal comma 142 dell’art.1 della L. 296 del 27 dicembre 2006.
Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello
nazionale.
Art. 2
Soggetto attivo
L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Martignano, ai sensi
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i.
Art. 3
Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Martignano, alla data del 1° gennaio dell’anno
di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
Art. 4
Criteri di calcolo dell’addizionale
L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti
ai fini di tale imposta, l’aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art.
5 è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto
delle vigenti normative.
Art. 5
Variazione dell’aliquota
1. L’aliquota è fissata per l’anno 2007 nella misura di 0,6 (zero virgola sei) punti
percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito
delle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1 comma 142 legge
296/2006.
3.
La deliberazione di cui al comma
sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Art. 6
Modalità di
versamento
1. Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito
dai commi 4 e 5 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.
2. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando
al reddito imponibile dell’anno precedente, così come determinato ai sensi dell’art. 4 del
presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360.
Art. 7
Sanzioni e interessi
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto)
del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs.
n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 /12/ 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo
tributario, oltre agli interessi di legge.
Art. 8
Efficacia
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste nel
regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.4
del 05.04.2002 , e successive modifiche approvate con delibera di Consiglio
Comunale n.24 del 13.09.2002, e le disposizioni delle leggi vigenti.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali e, in tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, il 1° gennaio 2007.-