IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il D. Lgs. 28.09.1998, n°. 360;

VISTO  l’art. 1  commi 142 – 144 della Legge 27.12.2006 n.° 296 (Finanziaria 2007);

VISTO  l’art. 52 del  D. Lgs. 15.12.1997, n.° 446  e s.m.i.;

VISTO il  D.M. 31.05.2002;

VISTO lo schema di Regolamento in questione predisposto dal competente ufficio Tributi;

RICONOSCIUTO il Regolamento in esame meritevole di approvazione;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

UDITI gli interventi di cui a verbale;

Con voti favorevoli n.° 9, contrari n.°2(cons.Lezzi Pantaleo e Giannuzzi Stefano),astenuti

n.2°(cons.Longo Giuseppe e Spirto Giuseppe Pantaleo),espressi nelle forme di legge, anche

per quanto riguarda l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,

 

 

D E L I B E R A

 

 

-Approvare, siccome approva, il “ Regolamento Addizionale Comunale all’IRPEF, che consta

 di n. 8 articoli e viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante della stessa;

-Dare atto che per l’anno 2007 l’aliquota è fissata nella misura di 0,6 (zero virgola sei) punti

 percentuali;

-Disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito informatico individuato, di cui al D.M.

 31.05.2002, per l’efficacia della stessa, e quanto previsto dall’art. 142  lett. a) della L.296/2006.

 

 

 

 

 

 

         COMUNE DI MARTIGNANO

            PROVINCIA DI LECCE

 

                REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE  ALL’I.R.P.E.F.

                Ai sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs 360/1988 e s.m.i.

                      

 

 

                Art. 1

 

            Oggetto del regolamento

         

 

            Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare

            prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18

            ottobre 2001 n.3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

 

 

      Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di

 riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme dello Statuto dei  diritti  del

contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto

comunale e le relative norme di applicazione.

 

 

Il   regolamento  disciplina  l’applicazione  dell’aliquota  di  compartecipazione

dell’addizionale comunale  all’imposta sul reddito  delle persone  fisiche (I.R.P.E.F.),

istituita  (a  norma  dell’art. 48, comma 10 della  L. 27 dicembre 1997,  n.449, come

        modificato dall’art.1,  comma 10 della L.16 giugno 1998, n.191) dall’art.1 del D.Lgs.

        28 settembre 1998,n.360,come modificato dall’art.12 della L.13 maggio 1999, n.133

        dall’art.6,  comma  12  della  L.  23 dicembre  1999,  n. 488,  e  come  integralmente

        modificato dal comma 142 dell’art.1 della L. 296 del 27 dicembre 2006.

 

 

         Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori

        normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed  attuative  adottate a livello

        nazionale.

 

 

Art. 2

Soggetto attivo

 

 L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa  dal  Comune di  Martignano, ai sensi

 del  D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i.

 

 

 

Art. 3

Soggetti passivi

 

        Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti

        aventi il domicilio fiscale nel Comune di Martignano, alla data del 1° gennaio dell’anno

        di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

 

 

 

Art. 4

Criteri di calcolo dell’addizionale

 

 

        L’addizionale  è  determinata  applicando  al  reddito  complessivo determinato ai fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti

ai fini di tale imposta, l’aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art.

5 è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche,

al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 del

D.P.R. 22 dicembre  1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi),  nel rispetto

delle vigenti normative.

 

 

Art. 5

 

Variazione dell’aliquota

 

1.  L’aliquota è fissata per l’anno 2007 nella misura di 0,6 (zero virgola sei) punti

         percentuali.

2.      Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel  limite  stabilito

         delle normative vigenti,  con  deliberazione di  Consiglio  Comunale  adottata ai  sensi

         dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 1 comma 142 legge

         296/2006.

3.      La deliberazione  di cui al comma 2 ha efficacia  a decorrere dalla pubblicazione

          sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato del Ministero dell’Economia e

          delle Finanze.  

 

  

            Art. 6

            Modalità di versamento

 

1. Il  versamento dell’addizionale  in  oggetto dovrà  essere  effettuato in acconto e a

         saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito

         dai commi 4 e 5 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.

2. L’acconto è  stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando

          al reddito imponibile dell’anno precedente, così come determinato ai sensi dell’art. 4 del

          presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto

          dall’art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360.

 

 

            Art. 7

            Sanzioni e interessi

 

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto)

         del tributo in oggetto,  il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs.

          n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 /12/ 1997  in materia di sistema  sanzionatorio amministrativo

          tributario, oltre agli interessi di legge. 

 

 

 

            Art. 8

            Efficacia

 

 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste  nel

regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.4

del  05.04.2002 , e successive modifiche approvate con delibera di Consiglio

Comunale n.24 del 13.09.2002,  e  le disposizioni delle leggi vigenti.

Le norme del presente regolamento si  intendono modificate per effetto di sopravvenute

norme vincolanti statali e regionali e, in tali casi, in attesa della formale modificazione del

presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,

n. 446, il 1° gennaio 2007.-